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NUOVO STATUTO dell'associazione AICVAS, approvato il 6 marzo 2010, dall’assemblea nazionale, per ottenimento “personalità giuridica”.
Pubblichiamo nuovo statuto.
aicvas  -  redazione  -  18/01/2010







STATUTO AICVAS approvato il 6 marzo 2010, dall’assemblea nazionale, per ottenimento “personalità giuridica”.

Denominazione

- Art.1 -

E' costituita una Associazione tra i superstiti ex volontari che hanno partecipato alla guerra di Spagna nelle formazioni antifranchiste ed i loro familiari e discendenti, aperta anche a coloro che intendano perpetuare quei principi, valori ed impegni di lotta, per "la liberta' ed il riscatto sociale di tutta l'umanita' civile e progressiva" (Dolores Ibarruri).
L'Associazione ha la denominazione di : AICVAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI VOLONTARI ANTIFASCISTI DI SPAGNA ed e' retta da principi ampiamente democratici e dalle norme del presente Statuto.
- La sede operativa e' in Milano.

CARATTERE e SCOPI

- Art.2 -

L'AICVAS riafferma e promuove gli ideali che sostennero i combattenti di ogni fede e provenienza, nella lotta per la liberta' della Repubblica di Spagna e di tutti i popoli da ogni forma di tirannide ed ingiustizia sociale, per la dignita' ed il progresso umano e la pace.

Scopi dell'Associazione sono :

a - riunire in fraternita' di sentimenti ed intenti tutti coloro che in qualche modo diretto od indiretto hanno partecipato alla difesa della Repubblica Spagnola tra il 1936 ed il 1939 ; i familiari e discendenti di quei combattenti, dei caduti e degli scomparsi per quella causa anche dopo la fine della Repubblica di Spagna ; tutti coloro, altresi', che successivamente hanno fatto propri e porteranno avanti quei principi ed impegni sociali.

1
b - onorare in tutte le occorrenti forme coloro che caddero o rimasero invalidi in quelle lotte ed in ogni altra successiva dell'antifascismo, perpetuando la memoria dei loro sacrifici e delle loro idee, promuovendo opportune inizioative anche in collaborazione con associazioni od enti di altri paesi che operino in parallelo all'AICVAS e principalmente con associazioni di combattenti della Resistenza, di deportati dal nazifascismo, di perseguitati per motivi politici, razziali o religiosi e delle vittime di ogni altra forma oppressiva ed antidemocratica ovunque nel mondo.

c - insegnare alla presente ed alle future generazioni, anche sulla linea della nostra Carta Cosituzionale, l'amore per la democrazia, il progresso e la giustizia sociale, sull'esempio di tutti quelli che si sono battuti in ogni tempo per la Liberta'.
d - operare affinche' i principi ideali della Resistenza e della lotta al totalitarismo fascista occulto o palese d'ogni luogo e tempo, divengano elementi essenziali della formazione civica e politica della presente e delle future generazioni.

e - mettere in atto modalità celebrative e divulgative dei valori ed intenti di Aicvas
f - censire e curare la raccolta e conservare ogni piu ampia documentazione storica sulla guerra di Spagna e sui combattenti antifascisti che vi hanno partecipato, nonche' sulle lotte di allora e di tutti i tempi contro il franchismo ed il nazifascismo ; favorire l'adesione all'AICVAS di studiosi, autori, pubblicisti, ricercatori e studenti allo scopo di ogni piu' larga, facile e gratuita forma di accesso educativo a quel patrimonio di valori, anche attraverso viaggi celebrativi ed informativi o con ogni altra idonea iniziativa da stabilirsi.

SOCI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 3
- Si diviene Soci dell'AICVAS versando la quota associativa e gli eventuali altri contributi decisi dal Comitato Direttivo.
Il socio dell'AICVAS e' obbligato al rispetto dello Statuto e degli impegni morali e politici negli artt. 1 e 2 che precedono.
2

-
Organi dell'associazione sono :
a) L'Assemblea nazionale.
b) Il Comitato Direttivo.
c) Il Presidente.
d)Il Segretario nazionale
e) Il Tesoriere nazionale.
f) il Collegio nazionale dei Probiviri. g) Il Collegio Naz. dei Revisori dei Conti.
h) Le sezioni territoriali eventualmente approvate dal Comitato Direttivo.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE.

- art.4 -
- a - L'Assemblea nazionale e' composta da tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa la cui entità viene decisa dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo potrà disporre la corresponsione di altri contributi straordinari.

- L'Assemblea Naz. di regola si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed occorrendo in seduta Straordinaria quando ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo.

- b- L'Assemblea Nazionale e' convocata dal Comitato Direttivo mediante lettera od altra comunicazione semplice ed anche per via informatica : l'avviso deve essere spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con indicazione sommaria in esso dei punti posti all'Ordine del Giorno e della data, ora e luogo della convocazione in prima battuta e del momento successivo, che potrà anche essere nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, in cui essa sarà tenuta in seconda convocazione.

- L'Assemblea Naz. in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza di almeno metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti e per massimo due deleghe.
- c - Le materie sulle quali l'Assemblea Naz. delibera, sono:

- Nomina od eventuale revoca del Presidente nazionale.
- Nomina del Comitato Direttivo composto un minimo di 7 e un massimo di 15 soci.
- Approvazione o meno del Bilancio Naz. Consuntivo dell'AICVAS.
- Approvazione o meno del Bilancio di Previsione.
- Relazione morale ed amministrativa del Presidente sui due punti che precedono.
- Delibere su ogni specifica ed occorrente attivita' e problema associativo.
- Nomina del Collegio dei Probiviri.
- Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti
- Delibere su eventuali modifiche della compagine territoriale dell'Associazione e sui compiti delle Sezioni.
- Eventuale spostamento della sede.
- Eventuale Presidente Onorario.

- d - L'Assemblea Nazionale e' presieduta dal Presidente che e' in quel momento in carica o da persona da lui delegata tra i soci. Ove cio' non sia possibile la stessa Assemblea nomina a presiderla tra i suoi soci un Presidente provvisorio che ne abbia la capacita'.
Il Presidente regola insindacabilmente l'andamento dell'Assemblea, coadiuvato da un Segretario di sua nomina.
- Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e di ogni altro organo sociale dell'AICVAS sono assunte per alzata di mano o con altra modalità stabilita di volta in volta dagli organi stessi e sono decise in prima convocazione a maggioranza di metà più uno di tutti i soci; in seconda convocazione sono decise a maggioranza di metà più uno dei voti presenti e validi in quella assemblea.
In ogni sede deliberante dell'associazione, nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle discussioni assembleari e delle delibere adottate, sia in sede Assembleare che dal Comitato Direttivo deve essere redatto dal Segretario e conservato verbale, sia pure succinto ma in forma del tutto comprensibile, unitamente alla documentazione relativa all'argomento discusso : ogni verbale deve essere controfirmato congiuntamente del Presidente e del Segretario di quella seduta, nonché di chi altri lo chieda.
Ove per motivate ragioni venga chiesta la segretezza del voto, l'Assemblea ed ogni altro organo decidono se accogliere o meno la richiesta e come darvi attuazione.

- e - Tutti i soci possono chiedere al Presidente od al Comitato Direttivo eventuali provvedimenti ed anche modifiche al presente Statuto, sulla cui ammissibilità deciderà il Comitato Direttivo medesimo.

- f - Le deliberazioni di tutti gli organi sociali sono immediatamente esecutive.

IL COMITATO DIRETTIVO

- art.5 -
- Il Comitato Direttivo nella sua prima seduta provvede a quanto segue:
- Nomina tra i suoi membri due Vice Presidenti nazionali che coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di sua indisponibilità o per sua delega scritta.
- Nomina tra i suoi membri il Segretario generale dell'Associazione anche con compiti di Organizzazione.
- Nomina tra i suoi membri il Tesoriere nazionale che risponderà del possesso e gestione delle entrate ed uscite dell'AICVAS.

- L'esercizio di qualsiasi responsabilità, carica od attività associativa, da parte di chiunque e' sempre totalmente gratuita, in quanto in ogni caso deve essere prestata per ragioni morali e politiche e senza il minimo intento di lucro :
all'occorrenza potranno essere rimborsate soltanto le spese vive.
I Verbali, le decisioni ed i documenti relativi a qualsiasi procedimento di ogni organo associativo debbono essere conservati nell'Archivio dell'AICVAS per almeno 15 anni, mentre tutti gli altri documenti e scritture compresi quelli contabili sono conservati per 10 anni o per i tempi maggiori occorrenti ove sui medesimi esista contestazione.

- art.6 -

- I compiti del Comitato Direttivo Naz. sono i seguenti :

- a - Sotto la direzione del Presidente dell'AICVAS o di un Vicepresidente dallo stesso delegato, deliberando a maggioranza semplice dei membri presenti, pone in esecuzione le linee programmatiche decise dall'Assemblea Naz. Con facoltà di operare ogni successiva modifica che si renda opportuna ma che non ne snaturi lo spirito, dando comunque impulso ad ogni altra specifica iniziativa utile al raggiungimento degli scopi associativi e riferendone comunque nella prima Assemblea.

- b - Decide su qualsiasi occorrente attività associativa, nonché adesione e/o collaborazione con altre realtà associative, nazionali ed internazionali che operino in armonia con gli art. 1 e 2 che precedono e su ogni necessità od opportunità di spesa per il raggiungimento degli scopi associativi.

- c - Determina la durata e l'entita' della quota associativa ed il tipo della Tessera per l'anno successivo, nonche' ogni altra richiesta e contributo a carico dei soci che si renda necessario.

- d - Ove vi sia contestazione, decide insindacabilmente sulla accettazione o meno nel suo seno delle domande di iscrizione all'AICVAS.

- e - Direttamente od a mezzo di una Commissione ristretta nominata tra i suoi membri, propone all'Assemblea Naz. eventuali modifiche del presente Statuto e ne compie ogni occorrente verifica di opportunita', provvedendo con le modalita' ex art.4 lett.e) che precede.

- f - Tramite il Presidente, convoca l'Assemblea Naz. in ogni sede occorrente ed alle normali scadenze, oppure in sede straordinaria ove sopravvengono particolari esigenze.

- g - Funge da organo giudicante di secondo grado sulle eventuali impugnazioni delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

- h - Ogni membro del Comitato Dirett. ha facolta' di controllo ed obbligo di segnalazione alla Presidenza di qualsiasi decisione ed attivita' dell'AICVAS che non ritenga congrua.

- i - Riceve e verifica le decisioni del Collegio dei Probiviri e le Relazioni dei Revisori dei Conti, suggerendone le occorrenti modifiche od integrazioni, da sottoporre poi all'Assemblea Nazionale : non partecipano a tali delibere i membri del Comitato Dirett. che abbiano concorso a formare gli atti da verificare.

- l - nelle sedute del Comitato Direttivo e' ammessa massimo una delega di uno dei suoi membri in caso di suo impedimento : la delega puo' essere concessa soltanto ad altro membro di detto Comitato.

- Ove nel corso dell'anno il numero dei componenti del Comitato Dirett. divenga inferiore al minimo o per qualsiasi ragione venga ad essere incompleto, gli altri membri del Comitato copteranno un altro socio temporaneamente a completarne il numero minimo. Fino a scadenza naturale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

- art.7 -

- a - Il Presidente naz. dell'AICVAS dura in carica due anni e sino a sua eventuale sostituzione o conferma in successiva Assemblea.
- Convoca e presiede le Assemblee nazionali, nonche' il Comitato Direttivo Naz., ha la firma e la rappresentanza legale della AICVAS e dell'intera Associazione, ma puo' anche dare delega scritta per singoli atti o branche di attivita' ad uno dei VicePresidenti ; sottopone all'esame del Comitato Dirett. gli argomenti da discutere e sui quali deliberare.

- b - Il Presidente convoca il Comitato Direttivo Naz. presso la sede nazionale, almeno due volte all'anno o comunque in qualsiasi altro momento ritenuto necessario, con avviso di convocazione diramato almeno 10 giorni prima e con sommaria indicazione degli argomenti da discutere, eventualmente corredato da documenti o scritti esplicativi.

- c - Il Presidente Nazionale pone in esecuzione le delibere degli organi collegiali da lui presieduti ad attua ogni occorrente iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi associativi.
- I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.

- d - In caso di dimissioni del Presidente naz. o di suo comprovato impedimento a delegare altri, il Vice Presidente piu' anziano assume provvisoriamente le sue funzioni verbalizzandone gli specifici motivi.
- In detto periodo gestionale di vacanza, il Vice Presidente vicario si dovra' attenere a regole massimamente prudenziali limitandosi alla ordinaria amministrazione e dovra' informare e convocare immediatamente il Comitato Direttivo onde esso decida sulla convocazione dell'Assemblea nazionale ed occorrendo sulla nomina del nuovo Presidente.

IL TESORIERE

- art. 8 -
- Doveri ed obblighi del Tesoriere sono :
- a - Per conto e nell'interesse dell'AICVAS ha il possesso e la custodia di tutte le somme in danaro o mezzi equipollenti, di proprieta' dell'associazione.
- b - Opera alle dirette dipendenze del Presidente ed in mancanza del Comitato Direttivo, eseguendo le loro decisioni.
- c - E' tenuto a dare atto su apposito registro di ogni entrata ed uscita patrimoniale dell'associazione aggiornandolo tempestivamente ed esibendolo a richiesta degli organi della stessa.
- d - Ha l'obbligo di riferire per iscritto con urgenza al Presidente in ordine a qualsiasi notizia, anomalia o situazione di pericolo economico per l'AICVAS del quale gli pervenga notizia.
- e - Ha l'obbligo di depositare e gestire le giacenze di cassa attraverso un conto corrente bancario intestato a lui ed al Presidente con firme congiunte.
- f - Ha l'incarico di tenere aggiornato un registro di tutti i beni di proprieta' dell'associazione.

IL COLLEGIO NAZ. DEI PROBIVIRI

- art. 9 -

- a - Il Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea naz. e' composto da 3 membri, soci dell'AICVAS, e dura in carica due anni : i suoi membri sono rieleggibili e comunque restano in funzione sino a loro sostituzione.
Il Collegio nella sua prima seduta e nel suo seno elegge il Presidente e nomina altresi' tra i soci non aventi altre cariche un Sindaco supplente il quale sostituira' un sindaco effettivo eventualmente impedito a presenziare a qualsiasi seduta.

- b - Compiti del Collegio sono :
- vigilare sulla correttezza del comportamento di tutti i soci in riferimento ai loro doveri associativi ed ai principi informatori del patrimonio morale e materiale dell'AICVAS ;
- segnalare al Presidente, che ne riferira' al Comitato Direttivo, eventuali trasgressioni a tali valori ed obblighi ;

-procedere alla repressione in sede disciplinare delle trasgressioni, instaurando in sede istruttoria e poi deliberante ogni utile e piu' larga discussione sul caso e definendo il procedimento con il proscioglimento all'incolpato oppure con l'eventuale irrogazione allo stesso di sanzioni che possono andare da quella dell'avvertimento, a quella piu' grave della censura, a quella ancor piu' grave della sospensione temporanea dalla attivita' associativa fino al massimo di un anno, sino alla sanzione massima dell'espulsione.
- Nel caso in cui si ravvisi un danno per l'AICVAS a causa della attivita' dell'incolpato e durante le more del procedimento, il Collegio potra' anche sospendere provvisoriamente, il medesimo per il tempo ritenuto necessario, da una o tutte le attivita' associative.
- c - Ove intervenga, al di fuori di situazioni rilevanti disciplinarmente, qualsiasi evento o comportamento di un socio che si ponga in contrasto con gli intenti e le attivita' dell'AICVAS, il Collegio, raccolte esaurientemente le difese anche scritte dell'interessato, ne riferira' con urgenza al Comitato Direttivo. - In tal caso quest'ultimo, adeguandosi quanto piu' possibile alle formalita' del processo disciplinare e sentite esaurientemente le difese dell'interessato, potra' decidere la sua esclusione dalla qualifica di socio e comunque in ogni momento la sua immediata sospensione da ogni attivita' associativa : detta decisione sara' provvisoriamente esecutiva e dovra' essere comunicata per esteso all'incolpato.
Contro detta decisione e' ammesso il ricorso dell'interessato alla prima Assemblea, nelle stesse forme e tempi del procedimento disciplinare.

- d - Qualsiasi procedimento disciplinare a carico dell'incolpato dovra' essere celebrato con caratteristiche di massimo rispetto dei suoi diritti democratici e del diritto alla riservatezza : il procedimento iniziera' con la contestazione scritta all'incolpato degli specifici addebiti, concedendogli termine non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della contestazione onde giustificarsi occorrendo anche per iscritto allegando documenti, con sua possibilita' anche di far escutere testimoni, che il Collegio ammettera' ove li ritenga rilevanti.

Detta fase istruttoria terminera' alternativamente con il proscioglimento a quel punto dell'incolpato o con il suo rinvio alla fase dibattimentale e giudicante : l'incolpato avra' diritto di ricevere copia di tale provvedimento sommariamente motivato, contro il quale peraltro non sara' possibile alcuna impugnazione. La seduta nella quale il procedimento verra' discusso e deciso, dopo l'audizione dei testimoni ammessi e le difese opposte dell'incolpato, sara' fissata non prima di altri 20 giorni, con diritto dell'incolpato di produrre documenti e memorie e di farsi assistere in ogni sede da un difensore anche se non iscritto a detto albo professionale. Ove egli non nomini un difensore, esso gli verra' assegnato dal Collegio scegliendolo tra i soci e senza alcun obbligo di spesa.

- e - Il Collegio dei Probiviri decidera' il caso depositando entro ulteriori 20 giorni la sua pronunzia scritta e motivata che sara' comunicata integralmente all'interessato con lettera raccomandata r.r. o mezzo equipollente.
- Il Collegio stabilira' se dare o meno alla sua decisione efficacia provvisoriamente esecutiva sino all'esame dell'eventuale impugnazione avanti al Comitato Direttivo.
- f - L'interessato avra' diritto di impugnare detta decisione entro 30 giorni dalla ricezione da parte sua della sentenza che ha deciso il caso, ricorrendo con motivazione scritta da trasmettere al Comitato Direttivo Nazionale presso la Presidenza dell'AICVAS mediante lettera raccomandata r.r. od equipollente.
- La procedura di riesame innanzi al Comitato Direttivo Naz. sara' regolata dalle stesse norme che precedono.

- g - Soltanto la decisione in quest'ultima sede di riesame avra' efficacia finale esecutiva ed esaura' il procedimento.-

COLLEGIO NAZ. DEI SINDACI REVISORI

- art.10 -

- a - Il Collegio naz. dei Sindaci Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea, e' composto da tre membri effettivi che siano soci non facenti parte di altri organismi dirigenti.
Il Collegio nella sua prima seduta nomina tra i suoi componenti quello che assumerà la funzione di Presidente del Collegio : nomina altresì tra i soci dell'AICVAS non ricoprenti altra carica un Sindaco supplente, per l'eventuale sostituzione di un Sindaco effettivo impedito.
Il mandato ha la durata di un anno ma i Revisori restano in carica sino a sostituzione e sono rieleggibili.

- b - Compito del Collegio e' il controllo in qualsiasi momento della regolarità o meno della contabilità tenuta dall'Associazione in ogni sua istanza e dal Tesoriere, segnalando eventuali violazioni od errori al Comitato Direttivo ed alla Presidenza nazionali e suggerendone i correttivi.
Chiunque ometta o ritardi od impedisca in qualsiasi modo al Collegio di verificare i documenti contabili richiesti, verrà deferito a giudizio disciplinare nelle forme ex art. 8 che precede.

- c - I Sindaci anche individualmente ed in qualsiasi momento hanno facoltà di diretto ed immediato controllo di tutti i documenti contabili e giacenze di cassa delle quali chiunque debba risponderne e di procedere ad ogni occorrente ispezione ed accertamento, anche avvalendosi di loro eventuali collaboratori.

- d - Il Collegio stende Relazione scritta a fine di ogni anno di gestione che deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea.

LE SEZIONI

- art.11 -

- a - Ove ciò si renda opportuno per ragioni di migliore attività dell'associazione, il Comitato Dirett. ha la facoltà di approvare la costituzione di Sezioni locali od altre proprie rappresentanze o strutture associative onde adempiere a particolari scopi associativi, determinandone funzioni e durata, nonché nominando provvisoriamente le persone che le dirigeranno, e riferendo all'Assemblea nella sua prima seduta.

- b - In tal caso tale Sezione o struttura avrà un suo Presidente ed un Segretario amministrativo nominati dai loro soci, che sostituiranno quelli provvisoriamente delegati dall'AICVAS : dette sezioni opereranno adeguandosi quanto più possibile alle norme del presente Statuto ed in ogni caso nel totale rispetto dei valori e degli intenti dell'AICVAS.
In caso di palesi violazioni di detti principi da parte di chiunque, interverrà il Comitato Direttivo Naz. che darà disposizioni immediatamente vincolanti, anche sciogliendo dette Sezioni.

- c - Tali Sezioni o strutture saranno uniche responsabili di ogni conseguenza amministrativa e contabile delle loro operazioni, con loro obbligo di informare preventivamente il Comitato Dirett.Naz. in ordine ad ogni loro operazione ed attività.

- d - Dette strutture, ove sprovviste in loco di adeguati mezzi per operare in base ai criteri ed alle norme generali dettate dal presente Statuto, potranno chiedere che la trattazione e soluzione di specifici loro problemi vengano affidate al Comitato Direttivo Naz. il quale si riserverà di decidere se accogliere o meno la richiesta ed in quali modalità e limiti.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

- art.12 -

- a - Perde la qualità di socio e gli inerenti diritti, chi commette atti disonesti anche nella sua vita privata od atti di grave indisciplina associativa ;

- b - chi, in via diretta od indiretta, ponga in atto comportamenti che ledano in qualunque modo i principi informativi e gli intenti dell'AICVAS od appartenga ad associazioni od altri enti aventi programmi ed attività contrastanti ;

- c - chi incorra in grave ed ingiustificata morosità verso l'associazione o versi in situazioni di grave contrasto con la stessa ;

- d - chi venga espulso dall'associazione per motivi disciplinari o rassegna le sue dimissioni.

- L'allontanamento dall'AICVAS per qualsiasi motivo di un socio, ove non rientrante nelle competenze e pronunzie dal Collegio dei Probiviri, può essere deliberata dal solo Comitato Direttivo nelle forme ex art. 8 lett. d) ed ha effetto immediato.-
- In ogni caso di estromissione di un socio dall'associazione ed anche in caso di sue dimissioni dalla stessa, detta estromissione ha effetto ai meri scopi amministrativi e contabili, soltanto a far tempo alla successiva fine dell'anno in corso, con perdita perciò da parte dell'interessato della eventuale residua quota sociale da lui già versata per l'intero anno e non goduta ed in ogni caso con perdita di qualsiasi altro suo diritto.

PATRIMONIO - BILANCI - ESERCIZIO SOCIALE - VARIE

- art.13 -

Il patrimonio dell'AICVAS e' costituito :
- dalle entrate per quote associative e contributi d'ogni genere versati da soci o terzi.
- da eventuali donazioni o sovvenzioni ricevute da privati o da enti pubblici. - dal patrimonio storico e documentaristico anche fotografico ed informatico che l'AICVAS ha accumulato e continua a raccogliere.

- art.14 -

Ogni esercizio sociale decorre dal primo gennaio d'ogni anno e termina al 31 dicembre.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato Dirett. Naz. e le eventuali Sezioni sul territorio stenderanno i loro Bilanci di Previsione per l'anno seguente ed il Bilancio Consuntivo per l'anno decorso, trasmettendoli alla Presidenza Nazionale che li sottoporrà alla prima Assemblea Nazionale per l'approvazione o meno, previo parere del Collegio dei Revisori di Conti.
- Il Presidente ed il Segretario hanno l'obbligo di istituire e tenere aggiornati presso gli uffici della sede i seguenti documenti in separati raccoglitori :
- a - L'elenco aggiornato di tutti i soci con le date di loro iscrizione e cessazione.
- b - La raccolta di tutti i Verbali e decisioni dell'Assemblea.
- c - La raccolta di tutti i Verbali e decisioni del Comitato Direttivo.
- d - La raccolta di tutti i Verbali dei procedimenti innanzi al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, conservando tutte le loro decisioni, nonché la documentazione prodotta in ogni sede dei loro procedimenti.
- e - Tutti i documenti bancari e contabili relativi alle attività del Tesoriere.

- art.15 - Le funzioni ed adempimenti contabili ed amministrativi ed i servizi di Tesoreria di tutti gli organi dell'Associazione, sono disciplinati secondo le norme e le consuetudini che regolano l'amministrazione degli Enti Morali.

- art.16 - La bandiera dell'AICVAS e' il tricolore d'Italia che porta nella sua banda bianca la scritta " Volontari della Libertà in Spagna 1936 - 1939" ed una stella a 5 punte di colore giallo oro.-
Gli associati possono fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato Direttivo Naz., analogo allo stemma sociale.
Lo stesso Comitato Direttivo stabilisce anno per anno il tipo, il disegno ed il logo delle Tessere associative.

- art.17 - L'AICVAS ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto dell'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

- b - In tal caso, l'Assemblea Nazionale stabilirà la destinazione del residuo patrimonio associativo e di quello storico e documentaristico, nonché l'attribuzione degli eventuali residui attivi di cassa, unicamente a favore di altri enti od associazioni che conservino e portino avanti gli stessi ideali di libertà e di progresso sociale dell'ACVAS.

- 18 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato Italiano.

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